Statuto

    ART. 1 Costituzione e sede

    E' costituita l'associazione "COSE DELL'ALTRO MONDO", con sede in Formigine (MO) - Via Per Sassuolo, 1; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'organizzazione può istituire altri centri, sedi o uffici.

    ART. 2 Carattere dell'associazione

    L'associazione ha carattere volontario, non è confessionale, nè partitica e non ha scopo di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale ed i contenuti e la struttura sono democratici.

    L'associazione prevede l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

    I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi, nonchè all'accettazione delle norme del presente STATUTO.

    L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonchè partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

    ART. 3 Durata dell'associazione

    La durata dell'associazione è di anni venti e si intende prorogata automaticamente di anno in anno salvo diversa decisione dell'assemblea degli associati.

    ART. 4 Scopi dell'associazione

    L'associazione svolgerà l'attività esclusiva di assistenza e cooperazione allo sviluppo, di diffusione culturale di modelli etici di sviluppo economico. In particolare si occuperà di:

    • informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto con i Paesi Poveri del mondo; un rapporto che abbia come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà ed il Rispetto dei diversi tempi e modi di sviluppo;
    • promuovere azioni sociali ed economiche che tendano a salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di queste popolazioni nonchè ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto fra paesi ricchi e paesi poveri;
    • far crescere, sia a livello locale che internazionale, una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo;
    • sostenere in maniera diretta ed indiretta, anche economicamente con attività di beneficenza, tutte le iniziative miranti alla nascita ed alla crescita di iniziative per la valorizzazione e l'affrancamento delle persone o delle realtà più povere o svantaggiate;
    • far conoscere il "risparmio etico", la possibilità cioè diindirizzare il risparmio verso una "finanza etica" dove il fine ultimo non sia piu' il massimo guadagno ma il corretto uso di questa risorsa;
    • promuovere una cultura di pace.

    L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutarie.

    Per il raggiungimento dei propri scopi e strumentalmente per tali obiettivi l'associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali, economiche e di cooperazione necessarie, quali:

    • la formazione e informazione sul sistema di scambi commerciali con i paesi in via di sviluppo denominato "commercio equo e solidale";
    • la diffusione di una mentalità orientata al riciclaggio delle materie prime, al riutilizzo delle cose ed all'uso di prodotti ottenuti con processi biologici, nonchè di tutto il materiale informativo e didattico riguardante;
    • la stampa e divulgazione di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audiovisivi e di tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione;
    • la promozione o partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace;
    • la cooperazione con altri gruppi, associazioni ed istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purchè perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell'associazione;
    • il servizio ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
    • la costituzione di pegni, la concessione di ipoteche, il prestare fideiussioni, avalli, il tutto a favore di istituti di credito a garanzia di obbligazioni assunte da organismi aventi oggetto simile a quello dell'associazione.

    E' possibile, per il raggiungimento degli scopi sociali, il regolare svolgimento o la specializzazione dell'attività, avvalersi di dipendenti o collaboratori a cui sarà corrisposto un compenso in base alle vigenti normative di legge.

    Non è permessa la tutela o la promozione di interessi economici, politici, sindacali o di categorie di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, nè di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione.

    ART. 5 Organi dell'associazione

    Organi dell'associazione sono:

    • l'Assemblea dei soci
    • il Consiglio Direttivo
    • il Presidente ed il Vice Presidente

    ART. 6 Requisiti degli associati

    Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici che condividono le finalità dell'Ente

    ART. 7 Ammissione degli associati

    L'ammissione degli associati avviene mediante domanda degli interessati rivolta al Consiglio Direttivo, che delibera al riguardo, e mediante il versamento di una quota associativa annua stabilita dall'Assemblea.

    Le iscrizioni degli aderenti decorrono dalla data in cui la domanda viene accolta dal Consiglio.

    La domanda di iscrizione deve contenere: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle finalità dell'organizzazione.

    Le quote sociali non potranno mai essere chieste in restituzione.

    ART. 8 Diritti e doveri degli associati

    Tutti gli associati hanno pari diritti, opportunità e doveri.

    Hanno tutti diritto ad un voto nelle assemblee e ad esprimere liberamente le loro opinioni in merito alla vita associativa.

    Tutti hanno diritto ad accedere ai locali dell'associazione ed ai servizi da questa messi a disposizione (ad esempio: biblioteca, documentazione, momenti formativi, informativi e di aggregazione?)

    Tutti gli associati possono candidarsi alle cariche sociali.

    L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

    Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata.

    ART. 9 Perdita della qualifica di associato

    La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

    • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della data di effetto comunicata;
    • per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
    • per il mancato versamento della quota annuale entro il 30/09 di ogni anno.
    ART. 10 L'assemblea

    L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

    Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti regolarmente iscritti nei libri dell'organizzazione. Tutti gli aderenti hanno diritto ad un solo voto se iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale.

    L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

    L'assemblea puo' inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria ogniqualvolta lo richieda il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci.

    Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente orario, data, luogo ed ordine del giorno, affisso presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo e siano presenti o rappresentati tutti gli associati.

    Ogni associato puo' rappresentare, mediante delega scritta, un massimo di tre associati. Non potranno essere date deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo.

    L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

    Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

    Il voto in assemblea viene espresso da ogni iscritto in modo palese per alzata di mano, anche per le cariche elettive.

    Tutte le deliberazioni andranno riportate su un libro apposito.

    L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà piu' uno degli associati; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

    L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti o delegati.

    L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

    L'assemblea straordinaria delibera si in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti o delegati.

    ART. 11 Compiti dell'assemblea dei soci

    All'assemblea spettano i seguenti compiti:

    in sede ordinaria

    • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
    • deliberare sulla destinazione degli utili e/o avanzi di gestione;
    • eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
    • deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
    • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
    • deliberare la quota associativa annua;
    • deliberare l'esclusione di un socio, nei casi in cui lo steso abbia contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto ovvero per motivi diversi che comportino indegnità, incompatibilità o comunque comportamenti che si manifestino contrari alle finalità dell'Ente;

    in sede straordinaria

    h) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

    i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

    l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

    ART. 12 Il Consiglio Direttivo

    Il Consiglio direttivo è composto da tre a undici membri, compreso il presidente, nominati dall'assemblea. Tutti gli associati possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo.

    Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere sempre riconfermati.

    I membri del consiglio, compreso il Presidente, non riceveranno alcuna remunerazione per la carica ricoperta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

    In caso di riduzione del numero dei membri per dimissioni o decesso il consiglio direttivo stesso ha la facoltà di procedere alla integrazione fino a raggiungere il limite statutario.

    Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

    Le riunioni del consiglio devono essere convocate telefonicamente o per posta elettronica almeno il giorno prima e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio delibera validamente anche senza formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni vengono fatte per alzata di mano e richiedono il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

    ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

    Il consiglio direttivo ha il compito di tutta la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione ad eccezione di quanto riservato in modo esclusivo all'assemblea. In particolare sarà compito del Consiglio Direttivo:

    • deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell'assemblea, assumere tutte le iniziative del caso;
    • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
    • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
    • procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
    • deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
    • nominare il Vice Presidente.

    ART. 14 Il Presidente

    Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato di fronte ai terzi in genere ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente spettano al Vice Presidente i poteri di rappresentanza.

    Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

    Il presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

    Il Presidente puo' designare un Tesoriere che gestisca le entrate e le uscite dell'associazione, che si occupi della tenute e dell'aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio.

    Il Presidente puo' designare anche un Segretario con funzioni di tenuta ed aggiornamento dei libri sociali dell'ente, che si occupi della convocazione e della verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

    Il presidente viene eletto dall'assemblea e dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave il consiglio direttivo provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

    Il presidente non potrà essere rieletto per oltre due trienni consecutivi.

    ART. 15 Il patrimonio e le entrate

    L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:

    • dai contributi annui ordinari stabiliti annualmente per gli aderenti;
    • da versamenti volontari degli associati e contributi di privati;
    • da contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • da contributi di organismi internazionali;
    • da rimborsi derivanti da convenzioni;
    • da donazioni, lasciti o liberalità:
    • da beni mobili e immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo;
    • da introiti derivanti dalle attività commerciali marginalo o strumentali all'attività dell'ente.

    Gli utili, avanzi di gestione o fondi non possono in nessun modo essere distribuiti ai soci, ma devono essere impiegati per il conseguimento delle finalità istituzionali. L'organizzazione puo' possedere e puo' acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

    ART. 16 Esercizi sociali e Bilancio

    L'esercizio sociale dell'organizzazione inizia il 1? gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'approvazione e tutti gli aderenti possono prenderne visione.

    Non è possibile corrispondere emolumenti al Presidente ed al Consigli Direttivo per prestazioni professionali.

    E' vietato distribuire fondi, riserve e capitali durante la vita dell'ente ovvero cedere oneri o servizi diversi da quelli dell'organizzazione a condizioni piu' favorevoli ai soci, associati, partecipanti a coloro che operino per l'ente o ne facciano parte.

    ART. 17 Scioglimento e liquidazione

    Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

    In caso di scioglimento cessazione o estinzione l'assemblea designerà, se necessario, il liquidatore determinandone i poteri; nonchè determinerà le modalità di assegnazione del patrimonio residuo a favore di altre organizzazioni con finalità similari.

    ART. 18 Arbitrato

    Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra l'associazione e gli aderenti, i loro eredi ed i liquidatori, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto saranno decise da un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Modena su istanza della parte piu' diligente.

    L'arbitrato sarà attivato mediante richiesta motivata, spedita da una parte interessate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte contenente la prima nomina.

    Qualora la parte convenuta non provveda, entro 30 giorni dall'invio della raccomandata di cui sopra, alla comunicazione della nomina del proprio arbitro, essa sarà effettuata dal presidente del Tribunale di Modena, su istanza dell'altra parte.

    Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con lodo inappellabile, nel termine di novanta giorni decorrente dall'accettazione. In sede di contenzioso tra l'Associazione ed un socio, nei casi previsti dalle leggi vigenti, sarà garantito in ultima istanza il ricorso all'autorità giudiziaria.

    Le parti contendenti si impegnano fin d'ora ad osservare ed a dare esecuzione alla decisione arbitrale quale espressione della loro volontà negoziale.

    ART. 19 Disposizioni generali

    Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali vigenti in materia.